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Camera 24/25 febbraio 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Guida al voto
GUIDA PRATICA AL VOTO



QUANDO SI VOTA
Domenica 24 febbraio 2013
I seggi aprono alle ore 8 e chiudono alle ore 22
Lunedì 25 febbraio 2013
I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 15
(D.P.R. 361/1957, artt. 46, 64, 64-bis).

PER COSA SI VOTA
Si vota per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

CHI VOTA
Elettorato attivo
Votano per l’elezione delle due Camere i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, che hanno compiuto il 18° anno di età per l’elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, co. 1. e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 1) e il 25° anno di età per l’elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, co. 1, e D.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, art. 13, co. 1).
Votano, inoltre, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali previste ai sensi
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, art. 5.
Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, terzo comma).
La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell’elettorato attivo (D.P.R. 20 marzo 1967, n.
223, art. 2).
Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:
· coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione
personali, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
· coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali
detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in
una o più province, a norma dell’ art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
· i condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
· coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo
della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in
giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.
Elettorato passivo
Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del
diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età
(Costituzione, art. 56, co. 3, e art. 58, co. 2).
La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l’estinzione del diritto di elettorato passivo.

 
ESPRESSIONE DEL VOTO
L’elettore ha a disposizione una sola scheda (per ciascuna delle Camere) che riproduce i
contrassegni di tutte le liste presentate. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga.
L’ordine delle coalizioni e delle liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti mediante sorteggio.
Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri (D.P.R. 361/1957, art. 31, comma 27; D.Lgs. 533/1993, artt. 11, comma 3).
Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è prevista l’espressione di preferenze1. (D.P.R. 361/1957, art. 4; D.Lgs. 533/1993, art. 14).
Sono previste disposizioni specifiche per consentire l’esercizio del diritto di voto a determinate
categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti
fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (D.P.R. 361/1957, artt. 49-55).
Il D.P.R. n. 223 del 18 dicembre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2012, n. 232, ha disposto, all’articolo 2, che gli elettori italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio, possano, in occasione delle elezioni politiche 2013, esercitare, secondo le modalità ivi indicate, il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale.

LO SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono essere
proseguite senza interruzione e completate entro le ore 14 del giorno successivo, ovvero martedì 26 febbraio. (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68 e 73).
Per prime vengono scrutinate le schede votate per il Senato, dopodiché si procede con quelle per l’elezione della Camera.
Per quanto concerne la Circoscrizione Estero, le operazioni di scrutinio delle schede votate per corrispondenza dagli elettori italiani residenti all’estero arrivate in Italia e prese in consegna
dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sono effettuate in appositi seggi istituiti, avranno inizio alle ore 15 del lunedì della votazione, contestualmente allo scrutinio delle schede votate sul territorio nazionale. Saranno considerate valide le buste contenenti schede pervenute al Consolato entro le ore 16 del giovedì precedente la votazione in Italia e arrivate agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio dello scrutinio.
IL VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
I cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E2), iscritti nelle liste elettorali delle Circoscrizioni
Estero, possono votare nello Stato in cui risiedono in occasione di elezioni politiche e di
referendum popolari abrogativi e confermativi.
1 Diversamente da quanto accade nella circoscrizione Estero.
In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 deputati
e 6 senatori3.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in ripartizioni geografiche:
1) Europa;
2) America meridionale;
3) America settentrionale e centrale;
4) Africa, Asia, Oceania, Antartide.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza.
In ciascuna ripartizione vengono eletti un deputato e un senatore, mentre i rimanenti due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti fra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
(Legge 27 dicembre 2001, n. 459 - art. 6).
Gli elettori iscritti nella circoscrizione estero votano per corrispondenza o possono esercitare
l’opzione per il voto in Italia.
Il voto per corrispondenza viene esercitato negli stati esteri con i quali il Governo italiano ha
concluso specifici accordi, mentre i cittadini italiani residenti nei Paesi con i quali non sia stato
possibile concludere tali intese possono votare esclusivamente facendo rientro in Italia4.
Per quanto attiene alle modalità procedurali di espressione del voto si rinvia alla lettura degli
articoli da 12 a 15 della legge 459/2001 e al DPR 104/2003, nonché al seguente sito della
Farnesina: http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approf_PostingDettaglio/2012/11/2
0121115_Politiche2013.htm


2 Acronimo che sta per Anagrafe Italiani Residenti all’Estero; la normativa di riferimento è costituita dalla Legge 27
dicembre 2001, n. 459 “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” e dal D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 “Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001, n. 459”.

3 L’attribuzione dei seggi avviene con metodo proporzionale a livello delle quattro ripartizioni in cui è divisa la circoscrizione estero.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa (anche sopravvenuta), un seggio rimanga vacante, il medesimo è attribuito,nell’ambito della medesima ripartizione al candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi nell’ordine della lista (Legge 27 dicembre 2001, n. 459 art. 15 e 16).

4 I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La legge 27 dicembre 2001, n.459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale cui è iscritto. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia, salvo che questi non si sia potuto avvalere del “voto per corrispondenza”, in quanto residente in uno Stato in cui non vi è rappresentanza diplomatica italiana oppure in quelli con cui i governi non sia stato possibile concludere le intese. In questo caso, si ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia, presentando apposita documentazione (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, art. 22).


  
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