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Regionali 24/25 febbraio 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Come si vota:
Alla Camera: per l'elezione della Camera l'elettore esprime il voto tracciando, sulla parte interna della scheda, con la matita che gli viene consegnata nel seggio, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene i contrassegno della lista da lui prescelta (scheda rosa).
Al Senato: per l'elezione del Senato il voto si esprime tracciando, sulla relativa scheda, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta (scheda gialla).
La legge del 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Con tali sistemi di votazione, già sperimentati nel 2006 e nel 2008, l'elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera ed una scheda per il Senato. In entrambi sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo delle lista prescelta.
NON E' POSSIBILE ESPRIMERE UN "VOTO DI PREFERENZA" PER I CANDIDATI (non bisogna scrivere alcun nome sulla scheda, pena la sua nullità). La lista è, infatti, bloccata: i nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito. Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.

Alla Regione:

Il Consiglio regionale si elegge con un sistema misto: per l'80% proporzionale, per il restante 20% con il sistema maggioritario (i cosiddetti "listini" regionali il cui capolista è il candidato presidente).

Il voto si esprime tracciando un segno sul nome del candidato prescelto alla presidenza della Regione. Si può votare anche solo la lista provinciale (simbolo del partito): in questo caso il voto automaticamente va anche al candidato presidente collegato a tale lista. È ammesso il voto disgiunto: l'elettore può votare una lista e un candidato presidente che non sia ad essa collegato. Per le Regionali l'elezione è diretta: non è previsto, dunque, il ballottaggio.

L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendo nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome).

 Sbarramento

Le liste che non ottengono almeno il 3% dei voti non prendono alcun seggio, a meno che non siano collegate a un candidato presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei consensi.

 Premio di maggioranza

La coalizione che vince ottiene l'elezione al Consiglio regionale di tutti i candidati presenti nel listino. Ma sono previste due eccezioni: se una coalizione raggiunge o supera il 50% dei voti viene eletta la metà dei candidati presenti nel listino regionale (il resto è distribuito alle altre liste, in modo proporzionale). Se invece una coalizione vince con meno del 40%, oltre alla totalità del listino ottiene dei consiglieri extra (premio di maggioranza), fino ad arrivare al 55% dei consiglieri. Questo per consentire la governabilità.


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